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Pesca
Sportiva e/o Amatoriale
Disposizioni sulla Pesca Sportiva e/o amatoriale
La pesca
amatoriale – sportiva è regolata dalle disposizioni del D.P.373/85.
Come tale si intende quel tipo di pesca che ha come scopo il
divertimento e/o lo sport senza scopo di lucro. I praticanti di
questo tipo di pesca devono essere in possesso di una licenza
individuale rilasciata dalle Autorità Portuali, eccetto il caso
della pesca da riva la quale non necessita di alcun permesso.
Disposizioni sulla
Licenza di pesca amatoriale/sportiva rilasciata ai cittadini provenienti
dai Paesi Membri dell’UNIONE EUROPEA :
Tenendo presente
le disposizioni vigenti del Diritto Comunitario e del Diritto
Ellenico le licenze di pesca sportiva o Amatoriale rilasciate da
altri Paesi Membri UE ed extracomunitari non sono valide per pescare
nelle acque territoriali elleniche.
I cittadini
provenienti dai Paesi Membri dell’UE hanno diritto al rilascio della
specifica licenza per ogni tipo di pesca: sportiva o Amatoriale
individuale, da imbarcazione ed una specifica per l’imbarcazione
stessa (solo se l’imbarcazione è regolarmente iscritta al Registro
Nautico Ellenico - VEDI ART.6), emesse dalle Autorità Portuali
Elleniche.
NOTA BENE: Le
licenze specifiche per l’imbarcazione e per la pesca da imbarcazione
sono soggette alle condizioni imposte dalla Legislazione Ellenica
(R.D.666/1966) vedi art.6.
Attenzione:
la licenza deve essere specifica per il tipo di pesca che si
intende praticare, l’imbarcazione deve avere una licenza di pesca a
parte: es. se si devono praticare contemporaneamente la pesca
subacquea in apnea e la pesca da imbarcazione sono necessarie tre
licenze (una licenza specifica per la pesca in apnea, una licenza di
abilitazione alla pesca per l’imbarcazione, una licenza per la pesca
da imbarcazione). Le Capitanerie di Porto locali possono porre
restrizioni e limitazioni. Per ulteriori
informazioni sulla normativa vigente nella specifica zona e prima
della partenza si consiglia di contattare le Capitanerie di Porto
locali, Autorità competenti in materia di pesca.
RILASCIO DELLE LICENZE
LICENZA DI PESCA
AMATORIALE INDIVIDUALE
-
Domanda
indirizzata all’Autorità Portuale contenente i dati anagrafici
dell’interessato.
-
Libretto
Licenza di Pesca Amatoriale Individuale (Vivliario atomikis
erasitechnikis adeias alias) da acquistare presso le stesse
Autorità Portuali locali (Cassa Veterani della Marina - NAT)
costo 26,00Euro.
-
Due (2)
fotografie formato tessera recenti, ocumento d’identità e Codice
Fiscale.
-
Ricevuta di
pagamento M.T.N. (Cassa Marittimi) 3,00Euro, Ricevuta di
pagamento EKOEMN 3,00Euro.
-
I tempi
necessari per il rilascio sono da 1 a 5 giorni.
-
VALIDITA’ 2
ANNI
-
La licenza si
rilascia anche a chi è munito di regolare delega.
ART.6
D.P.373/85 Licenze di Pesca sportiva o Amatoriale da e per
l’imbarcazione
1.La licenza
di pesca sportiva da/per imbarcazione si rilascia secondo le
disposizioni del Regio Decreto 666/1966 con i seguenti
presupposti :
REGISTRAZIONE
DI UN’IMBARCAZIONE BATTENTE BANDIERA UE AL REGISTRO NAUTICO
ELLENICO (LEMVOLOGHIO):
E’ PERMESSA
L’ISCRIZIONE DI UN’IMBARCAZIONE AMATORIALE A NOME DI UNO
STRANIERO ANCHE SE UNICO PROPRIETARIO (OBBLIGATORIA LA
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEL PAESE DI PROVENIENZA E IL
POSSESSO DEL CODICE FISCALE ‘AFM’ IN GRECIA – C/O UFFICIO
ESATTORIALE EMISSIONE CODICE FISCALE PER STRANIERI)
DOCUMENTAZIONE
DOMANDA IN
DUPLICE COPIA, FATTURA DI ACQUISTO (INVOICE) DELL’IMBARCAZIONE E
DEL MOTORE OPPURE SCRITTURA PRIVATA CHE CERTIFICHI LA DATA CON
FIRMA AUTENTICATA DA PARTE DELLE AUTORITA’ DELLO STATO DI
PROVENIENZA TRADOTTA IN LINGUA ELLENICA, DATI ANAGRAFICI
DELL’ACQUIRENTE E DEL RIVENDITORE RIPORTATI SULLA FATTURA O SU
CERTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE FIRMATA IN DUPLICE COPIA,
FOTOCOPIA DELLA DICHIARAZIONE PROVVISORIA IVA – F.P.A. – CHE
RIPORTA L’ACQUISTO VIDIMATA DALL’UFFICIO ESATTORIALE COMPETENTE,
LE IMBARCAZIONI IMPORTATE DOPO IL 16/06/1998 DEVONO PRESENTARE
LA CERTIFICAZIONE CE – DICH. DI CONFORMITA’ - DICH. DI
UNIFORMITA’, CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE, CATALOGO UFFICIALE
E CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE DEL MOTORE SULLA POTENZA HP MAX
CONTINUA QUALORA L’IMBARCAZIONE SIA A MOTORE, FOTOGRAFIA
DELL’IMBARCAZIONE, 2 FOTOGRAFIE DEL PROPRIETARIO, RICEVUTA DI
VERSAMENTO – EKOEMN - 3,00EURO, AUTOCERTIFICAZIONE SULLA NON
ISCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE E DEL MOTORE IN ALTRE AUTORITA’
PORTUALI E CHE IL COD.FISC. RIPORTATO SULLA DOMANDA E’ REALE ED
UNICO, PRESENZA DEL PROPRIETARIO DELL’IMBARCAZIONE O PERSONA
LEGITTIMAMENTE DELEGATA.
DOCUMENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA DA IMBARCAZIONE
-
licenza
individuale di pesca sportiva o Amatoriale
-
domanda su
apposito modulo
-
modulo per la
licenza di pesca sportiva o amatoriale da/per imbarcazione NAT
-
ricevuta di
versamento secondo il tipo di motore dell’imbarcazione o a remi.
Con potenza entro i 10HP = 29,35€, supplemento di 1,47€ per ogni
HP superiore ai 10HP.
-
ricevuta MTN
3,00Euro
-
ricevuta
EKOEMN 3,00Euro
-
1 foto tessera
del proprietario
-
documento
d’identità dell’interessato
-
numero di
CODICE FISCALE dell’interessato
-
VALIDITA’ 2
anni solari (es.data del rilascio 20/1/2004 , data di scadenza
31/12/2005)
-
Rinnovo :
entro il trimestre antecedente alla scadenza – durata 1 anno
-
RILASCIO da 1
a 5 giorni
-
La licenza si
rilascia anche a chi è munito di regolare delega.
NOTA:
i moduli sono disponibili presso le Autorità Portuali
NORMATIVA GENERALE
SULLA PESCA SPORTIVA IN GRECIA - DECRETO PRESIDENZIALE 373/85
ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
La pesca
sportiva o Amatoriale è la pesca che ha come obiettivo il
divertimento e lo sport. Non ha alcuna finalità di lucro.
Questo tipo di
pesca si pratica secondo le disposizioni e normative in vigore.
E’ vietata la
pesca sportiva con l’ausilio di fonti luminose. Da questo
divieto è esclusa la pesca in mare con la fiocina manuale, la
quale è permessa con il supporto di un lume a luce diffusa (lux)
non illuminante, di densità non superiore alle 500 candele.
E’ vietata la
pesca sportiva o Amatoriale praticata con imbarcazioni nelle
lagune e negli allevamenti ittici Statali o Pubblici Locali.
Coloro che
praticano la pesca sportiva o Amatoriale con strumenti fissi in
mare hanno l’obbligo di segnalarli e di renderli visibili ad una
distanza di almeno 300 metri.
E’ vietata la
pesca sportiva o Amatoriale delle spugne e dei coralli.
E’ vietata la
vendita ed in genere il commercio di prodotti ittici provenienti
dalla pesca sportiva o Amatoriale.
ARTICOLO 2. PESCA SPORTIVA O AMATORIALE IN MARE
La pesca
sportiva o Amatoriale in mare è permessa con le seguenti
attrezzature e strumenti e con i seguenti vincoli:
a) reti : sino
a 100 metri le reti semplici per ogni imbarcazione o altro tipo
di natante, il lato del giunto deve essere superiore ai 2,4
centimetri.
b) palamare :
il numero di ami delle palamare per ogni imbarcazione o altro
natante non deve essere superiore ai 150 per ogni pescatore
dilettante a bordo. In ogni caso il numero complessivo degli ami
non può superare le 300 unità, indipendentemente dal numero dei
pescatori dilettanti presenti sull’imbarcazione o sul natante.
Non è permessa la pesca sportiva o Amatoriale praticata con reti
o palamare nel mese di maggio.
c) esche
(cestino, nassa) : è permesso nel mese di Maggio l’uso di due di
questi strumenti per ogni pescatore dilettante, lunghezza
laterale di ogni giunto calcolato da nodo a nodo, superiore a 4
cm.
d) giacchi : è
permesso un giacchio per ogni pescatore, lunghezza per ogni lato
del giunto superiore a 3 cm e diametro del giacchio inferiore a
10 metri. Non è permessa la pesca sportiva o Amatoriale con
giacchio presso le foci dei fiumi, ad un raggio di distanza di
500m da queste e negli imbocchi di raccoglimento degli
allevamenti ittici ad un raggio di distanza di 200m da questi.
e) negossa
(coppo), canna da pesca manuale, oltre che vari strumenti a
uncino conosciuti con nomi comuni “lenza”, “traina”, “fiocina”
ecc. senza alcun limite.
f) fucile
subacqueo con i presupposti e vincoli previsti dall’articolo 3
di questo decreto.
Ogni pescatore
dilettante può pescare complessivamente :
·
sino a un massimo di 5 kg di pesce o molluschi o crostacei ogni
24 ore qualora peschi con qualsiasi strumento permesso, escluse
reti o palamare con le quali può pescare sino a un massimo di
10kg. Sono esclusi quei casi in cui un solo pesce supera il peso
previsto.
·
un solo pesce della specie EPINE PHELUS
ARTICOLO 3. PESCA SPORTIVA O AMATORIALE SUBACQUEA
1.E’
vietata la pratica della pesca sportiva o Amatoriale subacquea :
-nel mese di
maggio
-da subito
dopo il tramonto sino all’alba
-da tutti
coloro che non hanno compiuto il 16° anno di età
-ad una
distanza di 200m dai punti di balneazione, da segnalazioni o
lavori portuali, da pescherecci o imbarcazioni da pesca, dalle
reti con segnalazione evidente, da navi ancorate e/o ormeggiate.
-in tutte
quelle zone di passaggio delle imbarcazioni, oltre che le zone
di accesso e uscita di porti e punti di ormeggio e/o ancoraggio.
2.E’
vietato ai pescatori subacquei dilettanti:
-la rimozione
di pesci dagli strumenti di pesca di altri pescatori
-tenere carico
il fucile subacqueo anche fuori dall’acqua o sulla terraferma.
-l’uso di
qualsiasi tipo di attrezzatura subacquea per la fornitura d’aria
da imbarcazione oppure attrezzature subacquee portatili
autonome. Inoltre, è vietato portare respiratori con altri
composti chimici sulle imbarcazioni o natanti. Da questo divieto
sono esclusi tutti quei casi in cui si effettuano ricerche o
altre attività relative alla pesca con un permesso a tempo
determinato e per una zona specifica rilasciato dal Ministero
dell’Agricoltura.
-l’uso della
fiocina la cui potenza dipenda dalla detonazione di materiale
esplosivo o da altra composizione chimica.
-l’uso delle
reti in qualsiasi fase durante la pesca.
-pescare pesci
di peso inferiore ai 150gr. e polipi di peso inferiore ai 500gr.
-l’uso di
illuminazione subacquea di giorno e di notte.
-la pesca
subacquea a oltre 10m di profondità.
-la pesca con
il fucile subacqueo ai minori di 18 anni.
3. I
pescatori subacquei sportivi o dilettanti, quando si trovano
sott’acqua, devono segnalare la loro posizione con un
galleggiante (in plastica) di colore giallo, bandierina gialla e
linea diagonale rossa con scritte le lettere
Υ.Δ.
(in greco “Subacqueo” =
Υποβρύχιος Δύτης)
e visibile in condizioni normali da almeno 300m di distanza.
Qualora il pescatore subacqueo sia accompagnato da una
imbarcazione o natante, la segnalazione dovrà essere posizionata
fissa su un punto ben visibile della stessa. Il pescatore
subacqueo dovrà muoversi a circa 50m dal galleggiante di
segnalazione.
ARTICOLO 4. Pesca sportiva o Amatoriale in acque interne
1.La pesca
sportiva o Amatoriale in acque interne (laghi, fiumi) è permessa
soltanto con strumenti tradizionali di agganciamento, come la
canna da pesca, la lenza, ecc. escluse le palamare.
2.Ogni
pescatore subacqueo può pescare fino a due chili di pesce oppure
tre pezzi ogni 24 ore indipendentemente dal peso.
ATENE 16 Luglio 1985
DIVIETI VIGENTI IN
GRECIA PER LA PESCA SPORTIVA O AMATORIALE IN ACQUE INTERNE
E’ vietata la
pesca nei fiumi per le seguenti specie e nei determinati periodi
dell’anno :
1.
la TROTA (in greco=pèstrofa)
dal 01.11 al 15.02
2.
il GAMBERO DI FIUME (in
greco=karavìda) dal 15.02 al 15.05
3.
il CORACINO nei mesi di
Dicembre e Gennaio
Indirizzi Utili
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA
DIREZIONE GENERALE
PER LA PESCA
1.DIREZIONE PER LA
PESCA MARITTIMA - DIPARTIMENTO 2°
2.DIREZIONE ACQUE
INTERNE - DIPARTIMENTO 2°
381, ACHARNON STR.
- 11143 ATENE (GRECIA)
Tel.0030/2102016251 Fax 2102022086
www.minagric.gr
AUTORITA’ PORTUALE CENTRALE DI PIREO
DIPARTIMENTO DI
POLIZIA PORTUALE
UFFICIO PESCA –
REGISTRO IMBARCAZIONI
Tel.0030/2104593238 e-mail :
klp_alieia@mail.yen.gr
MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE
www.egov.yen.gr
*LA NORMATIVA E’ SOGGETTA A VARIAZIONI
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