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Normativa ellenica sulla navigazione da diporto L.2743/99 pubblicata su G.U.211 A’ come modificata con la L.3182/2003 pubblicata su G.U.220 A’

 CAPITOLO Γ

Articolo 9

Imbarcazioni private da diporto battenti bandiera ellenica e straniera

b.E’ vietata la pubblicità, in qualsiasi Paese e con qualunque modalità, riguardante offerte di viaggi da diporto e/o escursionistici a noleggio in Grecia da parte di imbarcazioni private da diporto.

2.Prima della partenza, il comandante o il capitano di ogni imbarcazione privata da diporto deve presentare all’autorità portuale del porto di partenza e ad ogni porto di attracco una lista con i dati delle persone presenti a bordo; durante la navigazione deve essere disponibile una semplice copia di codesta lista. Come porto di partenza si intende il porto ellenico dal quale inizia il viaggio oppure il primo porto ellenico di attracco qualora il viaggio inizi all’estero.

3.Il par.1 art.8 si applica anche alle imbarcazioni private straniere (riportiamo alcuni passi principali): “il trasferimento e la circolazione di imbarcazioni da diporto professionistiche e private è permessa previa assicurazione: aa)resp.civile per morte e danni fisici delle persone a bordo e di terzi provocati da incidenti, naufragi o altre cause; bb.resp.civile per danni materiali alle persone a bordo e di terzi provocati da incidenti, naufragi o altre cause; cc.provocazione di inquinamento marino”.

4.a.le imbarcazioni da diporto private di lunghezza superiore ai 10m devono disporre del Bollettino di Movimento delle Imbarcazioni da Diporto (DE.K.P.A. Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής) rilasciato dall’Autorità Portuale del luogo di stazionamento stabile e in mancanza di stabilità dall’Autorità Portuale competente per il primo attracco in Grecia. Il DE.K.P.A., dietro responsabilità del comandante, deve essere presentato per essere vidimato da ogni Autorità Portuale competente per l’attracco o per la partenza.

(Il costo del TLB si aggira sui 30EURO).

(ART.40 par.21)“Con decreto del Ministro della Marina Mercantile potranno essere definite particolari categorie di imbarcazioni non soggette alla vidimazione dei documenti di bordo e del DEKPA”.

 

Vengono abolite le Tasse di Circolazione.

 

Autorità Competente :

MINISTERO ELLENICO DELLA MARINA MERCANTILE

DIPARTIMENTO : POLITICA DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE TRASPORTI MARITTIMI

109, Ipsilantou str. – 18532 PIREO (GRECIA)

 

Normativa ellenica sulla navigazione da diporto L.2743/99 G.U.211 A’ come modificata con la L.3182/2003 G.U.220 A’/12-9-2003

CAPITOLO Γ

Articolo 10

 

Imbarcazioni private da diporto battenti bandiera straniera

1.Con le riserve delle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell’articolo 3, le imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera non possono partire dai porti ellenici e/o imbarcare passeggeri dai porti ellenici per effettuare viaggi turistici e/o escursioni tra i porti e/o le coste dello Stato Ellenico dietro pagamento di un corrispettivo per il noleggio e/o per il biglietto.

2.a)I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 vengono applicati anche alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera che stazionano in modo permanente in Grecia e circolano privatamente. Per quanto concerne lo stazionamento permanente si applica quanto disposto dal paragrafo 2 dell’articolo 11.

3.a)Con le dovute riserve di quanto disposto dal paragrafo 1 comma b) dell’articolo 3 (…………. divieto di pubblicità, in qualsiasi Paese, per offerte di viaggi in Grecia con imbarcazioni private da diporto battenti bandiera ellenica o straniera dietro versamento di un corrispettivo……….), nei casi in cui specifiche motivazioni lo impongano, il noleggio per un dato periodo di tempo di un’intera imbarcazione da diporto battente bandiera straniera può essere permesso dietro rilascio di licenza da parte del Ministero della Marina Mercantile.

b)Con delibera del Ministro della Marina Mercantile vengono stabilite le condizioni ed i presupposti, il procedimento, le argomentazioni di previdenza sociale ed ogni dettaglio relativo al rilascio della suddetta licenza.

4.Le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 9 vengono applicate anche per le imbarcazioni da diporto private battenti bandiera straniera.

5.Non è necessario il Bollettino di Movimento delle Imbarcazioni da Diporto (DE.K.P.A. Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής) per le imbarcazioni da diporto private battenti bandiera straniera, qualora per quest’ultime, secondo le disposizioni fiscali e doganali, sia previsto il Bollettino di Movimento Natanti (Transit Log Book) o altro documento analogo.

6.a)Le imbarcazioni private da diporto battenti bandiera straniera sono soggette per la permanenza trimestrale al pagamento del contributo specifico di reciprocità a favore dello Stato, a copertura dei servizi offerti durante il loro soggiorno in Grecia.

b.)Il contributo ammonta a 14,67€ per ogni metro complessivo dell’imbarcazione privata da diporto ed è dovuto al compimento del trimestre, calcolato a partire dalla data di ingresso nelle acque territoriali elleniche,  sino al compimento del trimestre di permanenza in Grecia e da allora al compimento di ogni trimestre successivo. Qualora l’imbarcazione esca dalla Grecia prima del compimento dei tre mesi, ma vi rientri nel giro di un mese, il contributo va pagato al compimento dei tre mesi includendo nel calcolo anche il periodo di tempo precedente l’uscita.

c.)L’autorità portuale, eccetto le sanzioni previste dalle disposizioni di questa legge, può vietare la partenza dell’imbarcazione privata da diporto sino al versamento del contributo dovuto.

d.)Il contributo non deve essere corrisposto dalle imbarcazioni private da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi Membri dell’U.E. o di una delle Nazioni dello Spazio Economico Europeo e della Zona Europea di Libero Scambio, Svizzera esclusa, a condizione che sul territorio dello Stato che conserva i registri nautici ove sono iscritte queste imbarcazioni, venga applicata la Convenzione della Comunità Europea.

e.)Con decreto congiunto dei Ministri della Marina Mercantile e delle Finanze possono essere regolamentati i dettagli circa l’applicazione di questo paragrafo.

 

(*) gli importi nel testo di legge sono in dracme, qui viene riportato l’equivalente in €.

© Ministero del Turismo – Ente Nazionale Ellenico per il Turismo 2007

N.B. Le informazioni sono soggette a variazioni. Altre informazioni non contenute nel presente stampato devono essere richieste agli Uffici E.N.E.T.

 

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