Imbarcazioni
private da diporto battenti bandiera ellenica e straniera
b.E’ vietata la pubblicità, in qualsiasi Paese e con
qualunque modalità, riguardante offerte di viaggi da diporto e/o
escursionistici a noleggio in Grecia da parte di imbarcazioni
private da diporto.
2.Prima della partenza, il comandante o il capitano
di ogni imbarcazione privata da diporto deve presentare all’autorità
portuale del porto di partenza e ad ogni porto di attracco una lista
con i dati delle persone presenti a bordo; durante la navigazione
deve essere disponibile una semplice copia di codesta lista. Come
porto di partenza si intende il porto ellenico dal quale inizia il
viaggio oppure il primo porto ellenico di attracco qualora il
viaggio inizi all’estero.
3.Il par.1 art.8 si applica anche alle imbarcazioni
private straniere (riportiamo alcuni passi principali): “il
trasferimento e la circolazione di imbarcazioni da diporto
professionistiche e private è permessa previa assicurazione: aa)resp.civile
per morte e danni fisici delle persone a bordo e di terzi provocati
da incidenti, naufragi o altre cause; bb.resp.civile per danni
materiali alle persone a bordo e di terzi provocati da incidenti,
naufragi o altre cause; cc.provocazione di inquinamento marino”.
4.a.le imbarcazioni da diporto private di lunghezza
superiore ai 10m devono disporre del Bollettino di Movimento delle
Imbarcazioni da Diporto (DE.K.P.A.
Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής)
rilasciato dall’Autorità Portuale del luogo di stazionamento stabile
e in mancanza di stabilità dall’Autorità Portuale competente per il
primo attracco in Grecia. Il DE.K.P.A., dietro responsabilità del
comandante, deve essere presentato per essere vidimato da ogni
Autorità Portuale competente per l’attracco o per la partenza.
(Il costo del TLB
si aggira sui 30EURO).
(ART.40 par.21)“Con decreto del Ministro della Marina
Mercantile potranno essere definite particolari categorie di
imbarcazioni non soggette alla vidimazione dei documenti di bordo e
del DEKPA”.
Vengono abolite le
Tasse di Circolazione.
Imbarcazioni
private da diporto battenti bandiera straniera
1.Con le riserve delle disposizioni del paragrafo 1
comma b) dell’articolo 3, le imbarcazioni da diporto battenti
bandiera straniera non possono partire dai porti ellenici e/o
imbarcare passeggeri dai porti ellenici per effettuare viaggi
turistici e/o escursioni tra i porti e/o le coste dello Stato
Ellenico dietro pagamento di un corrispettivo per il noleggio e/o
per il biglietto.
2.a)I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 vengono
applicati anche alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera
straniera che stazionano in modo permanente in Grecia e circolano
privatamente. Per quanto concerne lo stazionamento permanente si
applica quanto disposto dal paragrafo 2 dell’articolo 11.
3.a)Con le dovute riserve di quanto disposto dal
paragrafo 1 comma b) dell’articolo 3 (…………. divieto di pubblicità,
in qualsiasi Paese, per offerte di viaggi in Grecia con imbarcazioni
private da diporto battenti bandiera ellenica o straniera dietro
versamento di un corrispettivo……….), nei casi in cui specifiche
motivazioni lo impongano, il noleggio per un dato periodo di tempo
di un’intera imbarcazione da diporto battente bandiera straniera può
essere permesso dietro rilascio di licenza da parte del Ministero
della Marina Mercantile.
b)Con delibera del Ministro della Marina Mercantile
vengono stabilite le condizioni ed i presupposti, il procedimento,
le argomentazioni di previdenza sociale ed ogni dettaglio relativo
al rilascio della suddetta licenza.
4.Le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 9
vengono applicate anche per le imbarcazioni da diporto private
battenti bandiera straniera.
5.Non è necessario il Bollettino di Movimento delle
Imbarcazioni da Diporto (DE.K.P.A.
Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής)
per le imbarcazioni da diporto private battenti bandiera straniera,
qualora per quest’ultime, secondo le disposizioni fiscali e
doganali, sia previsto il Bollettino di Movimento Natanti (Transit
Log Book) o altro documento analogo.
6.a)Le imbarcazioni private da diporto battenti
bandiera straniera sono soggette per la permanenza trimestrale al
pagamento del contributo specifico di reciprocità a favore dello
Stato, a copertura dei servizi offerti durante il loro soggiorno in
Grecia.
b.)Il contributo ammonta a 14,67€ per ogni metro
complessivo dell’imbarcazione privata da diporto ed è dovuto al
compimento del trimestre, calcolato a partire dalla data di ingresso
nelle acque territoriali elleniche, sino al compimento del
trimestre di permanenza in Grecia e da allora al compimento di ogni
trimestre successivo. Qualora l’imbarcazione esca dalla Grecia prima
del compimento dei tre mesi, ma vi rientri nel giro di un mese, il
contributo va pagato al compimento dei tre mesi includendo nel
calcolo anche il periodo di tempo precedente l’uscita.
c.)L’autorità portuale, eccetto le sanzioni previste
dalle disposizioni di questa legge, può vietare la partenza
dell’imbarcazione privata da diporto sino al versamento del
contributo dovuto.
d.)Il contributo non deve essere corrisposto dalle
imbarcazioni private da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
Membri dell’U.E. o di una delle Nazioni dello Spazio Economico
Europeo e della Zona Europea di Libero Scambio, Svizzera esclusa, a
condizione che sul territorio dello Stato che conserva i registri
nautici ove sono iscritte queste imbarcazioni, venga applicata la
Convenzione della Comunità Europea.
e.)Con decreto congiunto dei Ministri della Marina
Mercantile e delle Finanze possono essere regolamentati i dettagli
circa l’applicazione di questo paragrafo.